Art. 6.
(Interventi di soccorso).

      1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

 

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